Art. 2.

      1. Per accisa, ai fini della presente legge, si intende:

          a) l'accisa armonizzata relativa agli oli minerali, all'alcole e alle bevande alcoliche e ai tabacchi lavorati;

          b) l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;

          c) l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio;

          d) l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «orimulsion» (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001;

          e) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto applicata ai grandi impianti di combustione.